IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. Svolgimento del processo Con sentenza del 5 giugno 1992 il pretore di Ancona dichiarava il diritto dei ricorrenti alla cristallizzazione delle pensioni rispettivamente percepite a carico dell'INPS nell'importo corrisposto alla data del 30 settembre 1983 fino al riassorbimento conseguente alla rivalutazione automatica della pensione base e condannava l'INPS al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze fra quanto dovuto e quanto percepito, con interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti e rivalutazione secondo gli indici ISTAT per la parte eccedente l'importo degli interessi legali; condannava inoltre l'INPS alla rifusione di un terzo delle spese legali. Avverso la sentenza ha proposto appello l'INPS; si sono costituiti in giudizio gli assicurati; all'odierna udienza questi ultimi hanno sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 181 a 183 della legge n. 662/1996, per contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36, 38, 101, 102, 103, 104 e 136 della Costituzione. Motivi della decisione