IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza.
                        Svolgimento del processo
   Con sentenza del 5 giugno 1992 il pretore di Ancona  dichiarava  il
 diritto   dei   ricorrenti   alla  cristallizzazione  delle  pensioni
 rispettivamente percepite a carico dell'INPS nell'importo corrisposto
 alla data del 30 settembre 1983 fino  al  riassorbimento  conseguente
 alla rivalutazione automatica della pensione base e condannava l'INPS
 al  pagamento  in  favore  dei ricorrenti delle differenze fra quanto
 dovuto e quanto percepito, con interessi legali dalla maturazione dei
 singoli crediti e rivalutazione secondo gli indici ISTAT per la parte
 eccedente l'importo degli interessi legali; condannava inoltre l'INPS
 alla rifusione di un terzo delle spese legali.
   Avverso la sentenza ha proposto appello l'INPS; si sono  costituiti
 in  giudizio  gli assicurati; all'odierna udienza questi ultimi hanno
 sollevato eccezione di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
 commi  da  181  a  183 della legge n. 662/1996, per contrasto con gli
 artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36, 38,  101,  102,  103,  104  e  136  della
 Costituzione.
                         Motivi della decisione